[Segreteria.iii] Fwd: Chiarimenti su "esenzione" Iva per acquisto Disp.protezione individuale emergenza Covid
Nicoletta Galli
nicoletta.galli a unipv.it
Gio 6 Ago 2020 12:22:32 CEST
---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: *fiscale* <fiscale a unipv.it>
Data: giovedì 6 agosto 2020
Oggetto: Chiarimenti su "esenzione" Iva per acquisto Disp.protezione
individuale emergenza Covid
A: Direzione Amministrativa <segretari.dipartimenti a unipv.it>, LISTA
Responsabili Centri <responsabili.centri a unipv.it>, Lista dirigenti <
dirigenti a unipv.it>, lista capiservizio <capiservizio a unipv.it>, Presidi
amministrativi <presidi-amministrativi a unipv.it>, Contabilità Sistema
Bibliotecario <contabilita.siba a unipv.it>, LISTA serviziobilanciofiscale <
serviziobilanciofiscale a unipv.it>
Gentilissimi,
di seguito si forniscono indicazioni utili alla corretta applicazione
"dell’esenzione Iva" sull’acquisto di DPI.
In primo luogo, ricordiamo che l’articolo 124 del DL 34/2020, convertito
dalla legge 77/2020, ha previsto che si applichi l’esenzione Iva per
cessioni effettuate dal 19/05/2020 fino al 31/12/2020, sui seguenti
beni:* Ventilatori
polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico
anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per
nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per** ventilazione a
pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva;
sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per
accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di** monitoraggio per
terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo
computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di
abbigliamento protettivo per finalità** sanitarie quali **guanti in
lattice, in vinile e in nitrile**, visiere e occhiali protettivi, tute di
protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili,
camici chirurgici; termometri; detergenti** disinfettanti per mani;
dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri;
perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA;
strumentazione per diagnostica per COVID-19;** tamponi per analisi
cliniche; **provette sterili**; attrezzature per la realizzazione di
ospedali da campo.*
Condizione per poter applicare l’esenzione Iva ai sensi dell’art.124 è
poter accertare e dimostrare l’utilizzo dei beni quali specifico per
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ciò significa che i beni di cui sopra, acquistati per finalità estranee
all’emergenza Covid non possono beneficiare dell’esenzione Iva, ma saranno
assoggettati ad Iva ordinaria 22%.
Dall’01/01/2021, invece, tali beni saranno assoggettati all'aliquota Iva
del 5%. Anche in questo caso, per derogare l’applicabilità dell’Iva
ordinaria al 22% ed applicare quindi l’aliquota ridotta, si dovrà
dimostrare l’utilizzo dei beni per finalità sanitarie; se ciò non potrà
essere accertato e dimostrato, si continuerà ad applicare l’Iva ordinaria
al 22%.
Ricordiamo che in U-Gov sono stati creati, per l'esercizio 2020, appositi
codici Iva di esenzione ai sensi dell’art.124 DL 34/2020, sia in attività
commerciale (I380) sia istituzionale (I180).
Ricordiamo anche l'imputazione sulla corretta dimensione analitica,
seguendo le istruzioni pervenute dal Servizio Bilancio.
Vi terremo aggiornati nel caso ci fossero nuovi sviluppi normativi.
Cordiali saluti
Servizio Fiscale
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