[Segreteria.iii] Fwd: Professionisti - Spese riaddebitate in fattura
Nicoletta Galli
nicoletta.galli a unipv.it
Mer 9 Lug 2025 12:29:15 CEST
---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: *Divisione Trattamento Economico* <emrip01 a unipv.it>
Data: mercoledì 9 luglio 2025
Oggetto: Professionisti - Spese riaddebitate in fattura
A: Direzione Amministrativa <segretari.dipartimenti a unipv.it>, Presidio
contabile Area relint <pac-arelint-group a unipv.it>, Presidi amministrativi <
presidi-amministrativi a unipv.it>
Gent.me/i,
vi condivido un riassunto ai chiarimenti forniti dal Dott. Magrini alle
modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2024, con decorrenza dal
01.01.202, in merito al riaddebito in fattura/notule, delle spese sostenute
dai prestatori autonomi ed all'applicazione della ritenuta d'acconto:
PROFESSIONISTI
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 192 del 2024, con
decorrenza *dal
01.01.2025, le spese sostenute dall'esercente arte o professione per
l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al
committente, non sono più assoggettate alle ritenute previste dall'art. 25
del Dpr. 600/1973 (Ritenuta d’acconto).* Pertanto, indipendentemente da
quanto indicato nella fattura del professionista (cioè, indipendentemente
dal fatto che nella fattura sia esposta o meno la ritenuta d'acconto o
dalla sua data di emissione), il committente – se ricorre la circostanza
descritta - deve prestare attenzione alla data di effettuazione del
bonifico, in quanto, se questo viene effettuato nel 2025 (anche per fatture
emesse nel 2024), può non essere trattenuta (e non deve essere versata
all’Erario) alcuna somma a titolo di ritenuta d'acconto in riferimento al
valore delle spese riaddebitate analiticamente in fattura,* purché, se
sostenute in Italia, siano state pagate con strumenti di pagamento
tracciabili* [relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante
autoservizi pubblici non di linea
Pertanto è necessario che il professionista indichi nella propria fattura
le modalità di pagamento delle spese di cui richiede il rimborso analitico
e fornisca prova del pagamento delle spese con strumenti tracciabili nello
stesso contesto di addebito, quindi come allegato alla fattura. Il
committente dovrà pertanto procedere alla conservazione della
documentazione necessariamente acquisita presso il professionista che
chiede il rimborso dalla quale desumere e avere certezza del pagamento
tracciabile da esibire in caso di controlli e verifiche
dell’Amministrazione finanziaria.
PRESTAZIONI OCCASIONALI
Le modifiche portate dall’art. 5 del D.lgs. 192/2024 in riferimento alle
spese riaddebitate analiticamente intervengono unicamente sulle regole di
formazione del reddito di lavoro autonomo esercitato abitualmente (art. 54
e seguenti del Tuir)
*L’intervento non tocca gli articoli 67, comma 1, lett. l) e 71, comma 2
del Tuir in merito ai redditi per le prestazioni rese da soggetti che non
esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo (le c.d. prestazioni
occasionali)* e pertanto la fattispecie non appare interessata dalle novità
Si deve quindi ritenere che le spese sostenute da soggetti che erogano
queste prestazioni di lavoro autonomo non abituale e che le riaddebitano
analiticamente unitamente al compenso al proprio committente, non risentano
delle novità legate alla formazione del reddito di lavoro autonomo
esercitato abitualmente e restino ordinariamente sottoposte alla ritenuta
alla fonte operata dall’erogante (art. 25 del Dpr. 600/1973). Queste spese
inerenti la produzione del reddito saranno deducibili per il percettore e
da inserire nel quadro RL o D rispettivamente del modello Redditi PF o 730;
l’erogante si asterrà dal trattenere i giustificativi originali per
effettuarne il relativo pagamento stabilito contrattualmente, essendo il
tutto (compenso e spese rimborsate) soggetto a ritenuta alla fonte.
Vi chiedo di inoltrare la comunicazione ai colleghi che si occupano dei
pagamenti dei compensi,
per ogni dubbio si resta a disposizione,
cordialmente
Andrea Verzanini
--
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Area Risorse Umane e Finanziarie
Servizio Gestione Trattamento Economico e Previdenziale
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Nicoletta
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Dott.ssa Nicoletta Galli
Segretario amministrativo di coordinamento
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